Zone franche
La legge sulle Zone franche è entrata in vigore nel 2002 in seguito alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della BiH ed è la no. 3/02 e la successiva 13/03 che ha introdotto alcuni emendamenti (accanto a queste ve ne sono anche la n.2/95 della Federazione e la n.65/03 della RS) . Essa definisce innanzitutto le caratteristiche della zona, che deve essere situata all’interno del territorio bosniaco e nei pressi di una via di comunicazione che consenta l’afflusso delle merci da e verso l’estero, ovvero, nei pressi di un porto, aeroporto o strada principale. I soggetti autorizzati ad operare nelle zone sono le persone fisiche e/o giuridiche locali o straniere. Nelle Zone franche sono consentite le seguenti attività:
-qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi (banche e altri servizi finanziari, assicurazioni);
-Sono considerate attività industriali quelle per cui i prodotti subiscono un certo livello di trasformazione all’interno della Zona Franca;
-Le attività commerciali e le attività di servizi sopra menzionate devono essere riferite alle attività industriali svolte nella zona franca;
Queste, inoltre, sono alcune tra le principali agevolazioni concesse all’interno della zona franca:
-L’esportazione e l’importazione di merci e servizi da e verso la Zona Franca non saranno soggetti a tassazione in base alla normativa sul commercio estero e sul sistema doganale;
-Le transazioni tra gli utilizzatori della Zona Franca e le società di gestione della stessa e le operazioni di commercio estero non saranno soggette a tassazione e verranno condotte come da contratto entro i limiti temporali stabiliti.
-Investimenti di capitali, trasferimento di utili e ritrasferimento degli investimenti sono liberi ,in accordo con le leggi della BiH e delle entità;
-Gli utilizzatori della Zona e le società di gestione della stessa devono detenere la valuta estera guadagnata nella Zona in un conto in valuta estera, aperto presso una banca commerciale all’interno della Zona o qualsiasi altro istituto bancario, che può essere usato senza restrizioni.
-per i beni prodotti nella zona franca deve essere rilasciato un certificato di origine euro 1 dall’autorità doganale competente per la zona franca.
I beni importati, esportati, trasportati ed immagazzinati in una Zona franca devono essere dichiarati alle Autorità doganali. I beni provenienti dalle Zone franche possono essere temporaneamente introdotti nel Paese al fine di essere testati e/o presentati al mercato, a condizione che vengano dichiarati alle Autorità doganali e riportati nella Zona franca in un periodo non superiore ad un anno.
Per le importazioni/esportazioni da e verso la zona, anche se temporanee, non vengono applicate le eventuali restrizioni previste dalle leggi in materia doganale. Le importazioni e le esportazioni da e verso la Zona franca non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale e doganale, a condizione che non vengano importate nel territorio bosniaco.
Per quanto riguarda la tassazione gli utilizzatori delle Zone Franche sono soggetti al pagamento di tasse e contributi come stabilito dalle norme in vigore nelle Entità (Federazione di Bosnia Erzegovina e Repubblica Srpska) e nel Distretto di Brcko della Bosnia Erzegovina dove è localizzata la Zona Franca (Il profitto delle società è quindi tassato al 10% mentre le tasse ed i contributi per i dipendenti delle Zone Franche sono pari al 52% dello stipendio netto (Legge sui Contributi, G.U. RS n° 01-1071/01).
Le Zone franche al momento esistenti sono sei e localizzate a Vogosca, Visoko , Hercegovina-Mostar, Puracic-Lukavac, Banja Luka e Slobomir in Bijeljina.
La Federazione (o meglio il suo Ministro per lo sviluppo, l’imprenditorialità e le imprese) ha elaborato un piano per aiutare le piccole e medie imprese attraverso lo stabilimento di zone economiche addizionali in collaborazione con i governi cantonali e municipali. Il documento, sottoposto proprio a fine 2007, copre un periodo fino al 2010.

